Traduzioni giurate, asseverazioni

 

Traduzioni giurate, asseverazioni e legalizzazioni

In aggiunta alla traduzione, possiamo fornire servizi di asseverazione dei documenti tradotti presso il Tribunale competente; nei casi in cui è necessario possiamo fornire servizi di legalizzazione o di rilascio dell’Apostille da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Asseverazione

L’asseverazione della traduzione consiste in una dichiarazione giurata, con la quale il traduttore si fa garante della correttezza della traduzione di un documento. La dichiarazione viene resa nei modi prescritti dalla legge davanti all’Ufficio Giudiziario competente, presentando il documento oggetto di traduzione in originale o copia autentica, la traduzione stampata su fogli numerati e firmati dal traduttore e il Verbale di Giuramento. Sono dovuti diritti di cancelleria e imposta di bollo. Nel caso il Verbale di Giuramento debba valere all’estero, può essere necessaria la legalizzazione della firma del Funzionario di Cancelleria presso cui è stata fatta l’asseverazione.

Legalizzazione

La legalizzazione consiste nella “attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, oltre che della autenticità della firma stessa” (art. 1 del d.p.r. 2000/445).
La legalizzazione, per un atto o un documento formato in Italia e da valere all’estero, deve essere fatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Notaio o l’Ufficio Giudiziario o la Cancelleria che hanno firmato l’atto o il documento. La firma del Procuratore della Repubblica deve essere a sua volta legalizzata dal Consolato straniero nel cui ambito si trova tale Procura.
Nel caso l’atto o il documento formato in Italia sia da valere in uno stato che ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’Apostille, il rilascio di quest’ultima sostituisce la legalizzazione, e in particolare rende non necessaria la legalizzazione presso il Consolato straniero.
Nel caso l’atto o il documento formato in Italia sia da valere in uno stato che ha ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1987, relativa alla esenzione dall’Apostille nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, tale atto o documento non necessita di alcuna legalizzazione.

Apostille

È una forma di legalizzazione semplificata, corrispondente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961: consiste nell’attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l’atto o il documento, e dell’autenticità del suo sigillo o timbro.  
Per gli atti o documenti formati in Italia e da valere all’estero, è competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Notaio o l’Ufficio Giudiziario o la Cancelleria che hanno firmato l’atto o il documento.
 

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